Il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 - "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", accanto alla definizione "in negativo" dell'Ente non commerciale, ha previsto una specifica categoria fiscale, ovvero le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (da qui l'acronimo ONLUS).
L'art. 10 del Decreto 460/97 individua in maniera precisa sia gli Enti che possono acquisire la qualifica di ONLUS sia gli Enti che in ogni caso sono esclusi da tale qualifica.
Qualifica ONLUS (art.10, D.Lgs. 460/97)
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Soggetti ammessi
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Soggetti non ammessi
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- Associazioni riconosciute
- Associazioni non riconosciute
- Cooperative (non consorzi tra cooperative)
- Fondazioni
- Altri Enti privati con o senza personalità giuridica
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- Enti pubblici
- Società commerciali non cooperative
- Partiti e movimenti politici
- Consorzi tra cooperative
- Organizzazioni sindacali
- Associazioni di categoria
- Associazioni fra datori di lavoro
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Sono da considerarsi in ogni caso ONLUS:
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- Le organizzazioni di volontariato (L. 266/91) iscritte nei Registri Regionali e in quelli delle province autonome di Trento e Bolzano;
- Le organizzazioni non governative (ONG) ex L. 49/87;
- Le cooperative sociali ex L. 381/91.
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Sono inoltre da considerarsi ONLUS:
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- Gli Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha stipulato accordi, intese o patti;
- Le associazioni di promozione sociale le cui finalità siano state riconosciute dal Ministero dell'Interno, limitatamente all'esercizio delle attività sopracitate.
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