La Fondazione “Luigia Gaspari Bressan” è stata fondata nell’anno 1909 in forza del testamento aperto e reso pubblico il 29.11.1907 (consegnato il 20.09.1900 al notaio Dott. Riccardo Benetazzo il quale lo ha ricevuto per il deposito, annotandolo al n. 320 del suo repertorio degli atti di ultima volontà), della Signora Luigia Gaspari Bressan la quale, grazie alla sua disponibilità, generosità e carità cristiana, ha designato larga parte dei suoi beni mobili ed immobili per l’erigendo “Ospitale”, le cui rendite siano devolute a vantaggio dei poveri ammalati della locale Parrocchia, e con gli eventuali avanzi annuali, si provveda ad erogare sussidi ai bisogni della Parrocchia di Isola Vicentina ed ai giovani aspiranti alla vita religiosa.

La Fondazione Luigia Gaspari Bressan, per mantenere l’ispirazione cristiana originaria, garantisce e promuove (anche attraverso la presenza di personale religioso), l’assistenza spirituale della confessione cattolica, nel rispetto della libertà di coscienza e di espressione religiosa di tutti gli Ospiti e del personale dipendente; per assicurare – nell’ambito dell’attività ordinaria – quello spirito cristiano espresso dalla Donatrice negli articoli del suo nobile testamento.

A questo spirito e a queste caratteristiche la Fondazione desidera restare fedele.

Secondo lo spirito della Fondatrice che vedeva in questa Istituzione lo strumento concreto per venire incontro alle diverse necessità soprattutto dei parrocchiani più bisognosi di Isola Vicentina, la Fondazione Luigia Gaspari Bressan è un Ente con ampie finalità caritative, assistenziali e di promozione umana e sociale.

Tutta l’azione della Fondazione Luigia Gaspari Bressan è legata alla visione cristiana dell’uomo e della società, ed in particolare tende a promuovere la centralità della persona umana, nello sforzo costante di valorizzare la dignità, nell’impegno di dare più vita e serenità, responsabilità e autonomia ad ogni persona, creando spazi umani di espressione e di incontro ed un clima di famiglia che rafforzi i vincoli di solidarietà, di amore, di rispetto reciproco.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

  1. La Fondazione “Luigia Gaspari Bressan” è sorta a seguito della disposizione testamentaria della compianta Signora Luigia Gaspari Bressan in data 29.11.1907, a rogito del notaio Riccardo Benetazzo, n. 8082 di rep. e n. 8080 di registro, è stata eretta in ente morale con decreto del 14 gennaio 1909 con la denominazione di “Ospitale Luigia Gaspari Bressan”, successivamente modificata in “Casa di Riposo Luigia Gaspari Bressan” a seguito della deliberazione consiliare n. 1 del 22 gennaio 1957, regolarmente esecutiva presso il locale C.P.A.B..
  2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 12 del codice Civile ed è O.N.L.U.S., (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 
  1. La denominazione dell’Ente è: Fondazione “Luigia Gaspari Bressan” – O.N.L.U.S.
  2. La qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e l’uso dell’acronimo O.N.L.U.S., oltre che nella denominazione, viene utilizzato in qualsiasi segno distintivo ed atto della Fondazione ed in ogni comunicazione da questa rivolta a terzi, e sono subordinati all’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460, appositamente istituita presso il Ministero delle Finanze.
  3. La sede legale dell’Ente è in Isola Vicentina (VI), via S. Marco, n. 21/D.
  1. L’Ente persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, con esclusione di ogni scopo di lucro.
  2. L’Ente ha lo scopo di provvedere, direttamente o indirettamente, all’accoglimento ed all’assistenza di persone in prevalenza anziane auto e non auto sufficienti di ambo i sessi, dando la precedenza nei limiti di legge ai residenti delle Parrocchie del Comune di Isola Vicentina.
  3. L’Ente ha inoltre per scopo, ove le condizioni economiche lo consentano, di sussidiare in vitto e vestito i più bisognosi della Parrocchia di Isola Vicentina, nonché di aiutare in denaro qualche giovane della Parrocchia stessa che aspirasse alla carriera ecclesiastica e/o desiderasse accedere a qualche ordine religioso, come da volontà testamentarie della Fondatrice.
  4. L’Ente può inoltre, per il miglior perseguimento degli scopi istituzionali enunciati ai commi precedenti e nei limiti di cui all’articolo 1, comma 5 del d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, costruire, alienare, permutare beni mobili ed immobili, nonché accettare liberalità inter vivos o mortis causa ed altre elargizioni, oltre che organizzare ogni altra iniziativa conforme allo scopo istituzionale e ad esso connessa.
  5. L’Ente, in piena autonomia, coordina la propria con l’attività e i programmi degli enti pubblici territoriali competenti e con altri enti privati del settore.
  1. L’Ente potrà, per la realizzazione dei propri servizi istituzionali, avvalersi anche della collaborazione di personale religioso, sulla base di apposito rapporto convenzionale.
  2. L’Ente garantisce ai propri utenti l’assistenza dei ministri delle confessioni religiose professate.
  1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili per un valore complessivo di L. 8.746.392.450., come da attestato allegato al presente statuto, che ne costituisce parte integrante.
  2. Per le successive variazioni patrimoniali si rinvia all’apposito inventario, regolarmente tenuto ed aggiornato dall’Ente.
  1. L’Ente provvede alle proprie finalità mediante le rendite patrimoniali, i proventi derivanti da eventuali partecipazioni ad enti terzi, i corrispettivi dei servizi a pagamento ed ogni diversa entrata consentita dalla legge, ivi comprese quelle derivanti dallo svolgimento delle attività direttamente connesse ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 10, comma 5 del d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
  2. I corrispettivi delle prestazioni e dei servizi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione il quale, in presenza di situazioni di difficoltà economica e comunque a suo insindacabile giudizio, può esentare in tutto o in parte l’utente dal pagamento.

CAPO II - AMMINISTRAZIONE

  1. Sono Organi dell’Ente:
    • il Presidente;
    • il Consiglio di Amministrazione;
    • l’Organo di revisione contabile;
    • il Direttore Generale.
  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti membri:
    • l’Arciprete pro-tempore della Parrocchia di Isola Vicentina, membro di diritto;
    • due membri nominati dal Comune di Isola Vicentina;
    • due membri nominati dal Consiglio per gli Affari economici della Parrocchia di Isola Vicentina
  2. I membri di nomina comunale e parrocchiale durano in carica cinque anni, e sono rieleggibili senza interruzione per non più di tre mandati consecutivi.
  3. Per lo svolgimento del loro mandato, nei limiti ed ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. c) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, spetta al Presidente ed ai Consiglieri un’indennità da determinarsi secondo la normativa vigente in materia, anche per applicazione analogica.
  1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o quando ne facciano espressa richiesta almeno due Consiglieri.
  2. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri assegnati ed a maggioranza dei voti dei presenti.
  3. Le votazioni vengono fatte per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
  4. Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente uscente o, in mancanza, dal membro più anziano in carica o, a parità, più anziano di età, elegge nella prima seduta utile il Presidente nel suo seno a scrutinio segreto.
  5. Per la validità dell’elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti.
  6. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, e può essere rieletto senza interruzione per non più di tre mandati consecutivi.
  7. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, decadono dalla carica.
  8. La decadenza di cui al punto 8., è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione dopo instaurazione di contraddittorio con l’interessato. La decadenza può essere altresì promossa e dichiarata dall’autorità tutoria regionale.
  9. La decadenza o la cessazione della carica per le dimissioni, morte o impedimento permanente quando è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, è tempestivamente comunicata ai soggetti di cui al precedente art. 8 per la sostituzione, nonché all’autorità tutoria per quanto di competenza.
  1. Il Consiglio di Amministrazione:
    • programma l’attività dell’Ente, specificando gli obiettivi da raggiungere e le relative priorità ed individuando le risorse personali, organizzative ed economiche necessarie per il loro perseguimento;
    • approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio interessato e quello consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo;
    • controlla l’andamento della gestione, verifica lo stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti;
    • valuta la qualità dei servizi erogati ed assume le iniziative necessarie per il loro costante miglioramento;
    • approva i regolamenti di funzionamento interno;
    • nomina e revoca il Direttore Generale, determinandone preventivamente funzioni e competenze in apposito regolamento;
    • nomina e revoca l’organo di revisione contabile;
    • ratifica entro trenta giorni le ordinanze presidenziali, assunte per motivo d’urgenza;
    • delibera l’accettazione di eredità, legati e donazioni, l’acquisto e la vendita di beni immobili e l’iscrizione su questi di vincoli pregiudizievoli;
    • dispone l’eventuale partecipazione dell’Ente ad attività economiche di volta in volta individuate, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 10, comma 5 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
    • delibera ogni altro atto dell’Ente non attribuito alle competenze del Direttore generale.
  2. Per il miglior esercizio delle competenze di cui al precedente comma il Consiglio di Amministrazione esercita un costante controllo sugli atti dell’Ente, di cui ha il pieno accesso.
  1. Il Presidente dell’Ente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed ha legale rappresentanza dell’Ente.
  2. Il Presidente garantisce, in armonia con le determinazioni consiliari il corretto perseguimento delle finalità dell’Ente.
  3. Il Presidente assicura il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione, anche mediante conferimento ai singoli consiglieri di incarichi circostanziati per l’istruttoria di affari determinati.
  4. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può emettere ordinanze su materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva ratifica di quest’ultimo entro il termine di trenta giorni.

CAPO III - GESTIONE

  1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che all’atto dell’incarico ne determina funzioni, compiti, responsabilità, compenso.
  2. Il Direttore generale predispone gli atti del Consiglio di Amministrazione e adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento dell’Ente nell’ambito delle direttive fornite dal Consiglio di Amministrazione e delle competenze da questi attribuitegli, assumendone le relative responsabilità tecniche, finanziarie e amministrative.
  3. Il Direttore generale deve fornire al Consiglio di Amministrazione relazioni scritte trimestrali sulla gestione dell’Ente.
  4. Il Direttore generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario, ed in tale veste garantisce la legittimità degli atti sottoscrivendo, unitamente al Presidente ed ai Consiglieri, i verbali di deliberazione.
  1. L’Ente si avvale di personale dipendente i cui diritti, attribuzioni e responsabilità sono disciplinati in apposito regolamento.
  2. L’Ente non può corrispondere al personale dipendente stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
  3. L’Ente può avvalersi di personale in regime convenzionale e di consulenti nella misura ritenuta dal Consiglio di Amministrazione congrua per il miglior perseguimento delle finalità statutarie.

CAPO IV - DISPOSIZIONI CONTABILI

  1. L’esercizio finanziario dell’Ente inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ciascun anno.
  2. L’Ente approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio interessato e quello consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo.
  3. Gli adempimenti contabili dell’Ente sono disciplinati in apposito regolamento
  1. Gli avanzi di gestione accertati dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità di cui all’articolo 3 e di quelle ad esse connesse, con esclusione quindi di ogni diversa utilizzazione, ivi compresa la distribuzione, anche in modo indiretto, agli amministratori o ad altri soggetti di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus direttamente collegate con la fondazione.
  1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente nomina l’Organo di revisione contabile, i/il cui componenti/e sono/è scelti/o tra gli iscritti nel registro dei Revisori dei conti, i quali durano in carica per il periodo corrispondente alla durata del Consiglio di Amministrazione.
  2. I Revisori garantiscono la regolarità degli adempimenti contabili dell’Ente, e redigono apposita relazione in sede di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
  3. Le modalità di nomina, il compenso e la disciplina del funzionamento del Collegio dei Revisori sono disciplinati in apposito regolamento.

CAPO V - MODIFICAZIONI STATUTARIE - ESTINZIONE

  1. Per la modificazione del presente statuto è necessario il voto favorevole di 4/5 dei componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente.
  1. La sopravvenuta insufficienza del patrimonio al perseguimento delle finalità statutarie e l’accertata impossibilità del Consiglio di Amministrazione di reperire le risorse economiche a ciò sufficienti danno luogo all’estinzione dell’Ente, la quale si verifica altresì per le cause previste dall’articolo 27 del codice civile.
  2. L’estinzione dell’Ente può essere disposta dall’Autorità tutoria regionale, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di 4/5 dei componenti, compreso il Presidente.
  3. Con la deliberazione di estinzione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori dell’Ente.
  4. A seguito della liquidazione dell’Ente il personale ed i beni residui, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n. 662, sono trasferiti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale le cui finalità siano identiche o almeno analoghe a quelle dell’Ente.

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

  1. Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento di approvazione del seguente statuto resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato per il quale è stato nominato.
  2. Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione in carica al momento di approvazione del presente statuto cessi per qualsiasi causa, si dà luogo alla sostituzione ai sensi del precedente articolo 8, ed il membro nominato in sostituzione dura in carica per il periodo residuo di mandato del consigliere sostituito.
  1. Decorso un anno dalla prima applicazione del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione si esprime sulla corrispondenza delle norme in esso contenute rispetto al pieno e corretto perseguimento delle finalità istituzionali, proponendo se del caso, le modificazioni ritenute allo scopo funzionali, ai sensi del precedente articolo 17.
  2. L’assunzione da parte dell’Ente della qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e l’uso dell’acronimo O.N.L.U.S. è subordinata al positivo espletamento delle procedure di cui all’articolo 11 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
  3. Il presente statuto entra in vigore con il decreto di approvazione dell’autorità tutoria regionale.
  4. Per quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni del libro I del codice civile e della normativa in materia di O.N.L.U.S..